La questione è regolata dalla: Convenzione del 29/11/1990 n. 389
Titolo del provvedimento:
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di
Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/1990)
Si tratta di una questione complessa in quanto dipende dall'interpretazione dei seguenti articoli da parte Bulgara:
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                     art. 16
Pensioni.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e
le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato
contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in
questo Stato.
                       art. 17
Funzioni pubbliche.
Testo: in vigore dal 10/06/1991 con effetto dal 01/01/1992
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo
ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto
Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in
questo Stato;
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato
contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario
della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che:
I) abbia la nazionalita' di detto Stato, o
II) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i
servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia
direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una
persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione
o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato
contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne
abbia la nazionalita'.
3. Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16, si applicano alle
remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito
di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo
ente locale.
Come si può rilevare dipende da come "ora e cioè di questi tempi " il NAP di Sofia interpreta la cosa.
Da notare che il punto b) del comma 2 - art 17 - sia comunque piuttosto preciso, (evidenziato da me in neretto) ..........
Se possibile tienici al corrente degli eventuali sviluppi.
Buona giornata
Ivano